DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
D.V.R.
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Il “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008) è stato elaborato in base alle direttive comunitarie incentrate sul principio della programmazione e della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti sul luogo di lavoro.
È stato, successivamente, oggetto di integrazioni e modifiche significative da parte del D.Lgs. 106/2009, che ha completato l’intervento sistematico sulla disciplina in materia di sicurezza.
L’attuale assetto normativo è finalizzato ad un contemperamento tra gli interessi di tutela efficace dei cittadini lavoratori ed una semplificazionedegli adempimenti burocratici per le aziende.
Da ultimo, la Legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, introduce delle semplificazioni in merito agli adempimenti formali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle imprese a basso rischio di infortuni e per le imprese in fase di startup. Inoltre, il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 ha approvato le procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione rivolti alle piccole e medie imprese determinate dalla Commissione nazionale consultiva permanente.
Il T.U. individua le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, integrandole con quelle relative a specifici rischi ovvero settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.). Tra le misure generali, si evidenziano in particolare i seguenti obblighi per l’azienda:
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
• la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro
• l’eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione
• la riduzione dei rischi alla fonte
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
• l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
• il controllo sanitario dei lavoratori
• l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione
• l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori
• l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti
• l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• le istruzioni adeguate ai lavoratori
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori
• la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
La valutazione dei rischi correlati all’ambiente di lavoro, formalizzate nel documento di valutazione dei rischi (DVR), costituisce un adempimento di assoluta centralità per garantire l’effettività delle tutele previste dal T.U.
Essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, nonché dalle mansioni svolte dal lavoratore.
Sebbene l’aspetto sanzionatorio sia secondario rispetto a quello della prevenzione, se dai controlli fatti dagli enti competenti (Asl, ispettorato del lavoro) emergono delle carenze in materia, le conseguenze possono essere una multa in denaro fino, nei casi più gravi, all’arresto e alla detenzione.
La L. 99/2013 ha rivalutato le sanzioni e le ammende previste per le contravvenzioni della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Con la Nota ministeriale n. 12059 del 2 luglio 2013 è stato chiarito che l’incremento è escluso per le sanzioni antecedenti il 2 luglio 2013, mentre la Circolare ministeriale n. 35/2013 ha definito le modalità di applicazione della rivalutazione e la destinazione delle relative somme derivanti dai nuovi incassi. La definizione dei soggetti responsabili, non necessariamente identificabili col datore di lavoro, è un importante tassello dell’attuale assetto normativo. Tra i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è attribuito al c.d. RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla legislazione vigente e per richieste fatte dal lavoratore correlate ai rischi lavorativi. Alle diverse ipotesi generali esistenti si aggiungono le previsioni specifiche per quelle attività che espongono i lavoratori a specifici fattori nocivi (amianto, rumore, radiazioni ionizzanti, agenti chimici, cancerogeni, mutageni o biologici, movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali, etc.).
La sorveglianza sanitaria è finalizzata a valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche cui è destinato. Gli accertamenti possono essere preassuntivi, periodici o legati a particolari eventi (cambio di mansione, oppure, periodi di malattia superiori a 60 giorni consecutivi). Al termine degli accertamenti e in base al loro esito, spetta al medico competente decidere sull’idoneità stessa. In caso di giudizio di inidoneità alla mansione, il datore è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione
Il datore di lavoro è tenuto a designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il quale può essere interno o esterno all’azienda. Nello specifico, Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che posseggano i requisiti previsti dalla normativa. Mentre è obbligatoriamente interno:
• nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose, individuate dal D.lgs. 334/1999
• nelle centrali termoelettriche
• negli impianti ed installazioni dove ci sia combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili
• nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
• nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
• nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
• nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi opera in posizione di neutralità e partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro.
In alcune tipologie di aziende il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ma è, comunque, tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte. Nelle unità produttive ove sono presenti al massimo cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere anche i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa frequenza di corsi di formazione per primo soccorso e prevenzione incendi, nonché i rispettivi corsi di aggiornamento.
La formazione del datore di lavoro che svolge compiti di RSPP è dettagliata nell’allegato A dell’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011.
Cos’è la Valutazione dei rischi
Tra i compiti non delegabili dal datore di lavoro c’è quello di valutare tutti i rischi ed elaborare il relativo documento (art. 17 del D. lgs.81/2008).
La valutazione dei rischi è, infatti, un tema di assoluta centralità per garantire la sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere formalizzati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). In tale sede devono essere individuate anche le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
La comunicazione degli obblighi, relativi alla sicurezza, al RLS deve essere tempestiva anche in caso di aggiornamenti successivi (Legge 161/2014).
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